Art. 15.
(Spese del giudizio e lite temeraria).

      1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. I giudici tributari possono dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese, a norma dell'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, con sentenza congruamente e specificamente motivata. È applicabile l'articolo 96 del codice di procedura civile.
      2. Le spese del giudizio liquidate con la sentenza sono immediatamente esecutive, anche se viene proposto appello, salvo la sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'articolo 61.
      3. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente previdenziale, se costituito con propri funzionari, oppure a favore dell'ente locale o regionale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 30 per cento degli onorari e diritti di avvocato ivi previsti, nonché un rimborso forfetario delle spese generali, in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti già ridotti.

 

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